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Legge Regionale N. 30 DEL 23-06-2003
Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione Toscana sostiene l’agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.


ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.


ARTICOLO 3
(Denominazione delle attività agrituristiche)


1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
2. L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'articolo 8 a svolgere attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

ARTICOLO 4
(Ambito di applicazione)


1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.

TITOLO II
ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO

Capo I
Soggetti legittimati — Connessione e complementarietà delle attività agrituristiche — Principalità delle attività agricole — Autorizzazione



ARTICOLO 5
(Soggetti legittimati e addetti all’esercizio dell’agriturismo)


1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l’attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda.
Per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13.
Nel caso in cui la collaborazione interessi l’attività di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all’articolo 21 comma 2.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230/bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.

ARTICOLO 6
(Connessione e complementarietà dell’attività agrituristica e
principalità dell’attività agricola)


1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La complementarietà dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le spese d'investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l’attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell'impresa.
4. Il regolamento d’attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d'investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.

ARTICOLO 7
(Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e
complementarietà e della principalità)


1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica nella relazione sull’attività agrituristica.
2. La relazione sull’attività agrituristica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 8.
3. Qualora sussista l’obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull’attività agrituristica integra tale strumento.
4. Nella relazione sull’attività agrituristica sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola previste per il triennio successivo;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 6 sono indicate le previsioni relative:
1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
3) all’entità delle spese d'investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell'imprenditore;
c) l’ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimento alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile;
d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, con l’indicazione della loro utilizzazione ai fini dell’attività agrituristica e dell’attività agricola nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate;
e) l’indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l’attività agrituristica e per l’attività agricola, se non già precedentemente specificato.
5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.
6. In riferimento al requisito della principalità qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta lo comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall’imprenditore, la principalità dell’attività agricola rispetto all'attività agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.

ARTICOLO 8
(Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche)


1. L’esercizio delle attività agrituristiche di cui alla presente legge è soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione è diretta al comune nel cui territorio è situato il centro aziendale.
2. Congiuntamente alla domanda, l'imprenditore presenta richiesta di classificazione della struttura ricettiva agrituristica ai sensi dell’articolo 9.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta che il richiedente:
a) sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale;
d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;
e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.
4. Il comune, inoltre, acquisisce:
a) il parere del competente servizio dell’azienda unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica;
b) il parere vincolante della provincia o della comunità montana, sulla principalità dell’attività agricola rispetto all'attività agrituristica, sulla connessione e complementarietà dell’attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzare gli edifici ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera d), e il parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 7, comma 3;
c) la classificazione di cui all'articolo 9 attribuita alla struttura agrituristica dalla provincia.
5. L'attività agrituristica rientra tra le attività produttive per le quali si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.
6. Nell’autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche e i relativi limiti e modalità di esercizio.
7. L'autorizzazione ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall’articolo 25.
8. L'autorizzazione non è cedibile.
9. In caso di trasferimento dell'azienda agricola il nuovo titolare è autorizzato in via provvisoria alla prosecuzione dell’attività agrituristica previa autocertificazione con la quale si dichiari il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno originato il rilascio dell’autorizzazione. Il comune, entro e non oltre il termine di cui al comma 5, procede, pena la decadenza dell’autorizzazione provvisoria, alla verifica dei requisiti posseduti dal nuovo conduttore al fine del rilascio dell’autorizzazione stessa.
10. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa è comunicata al comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 9
(Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche)


1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.
2. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristiche.
3. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l’imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.
4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all’interessato.

ARTICOLO 10
(Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature)


1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1º dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.
2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1º marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1º giugno dello stesso anno, se variati in aumento.
3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell’attività.
4. Le province trasmettono alla Giunta regionale l’elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari della autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di Statistica della Regione Toscana).

ARTICOLO 11
(Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici)


1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione e di non sospendere l'esercizio dell'attività per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione di cui all’articolo 8;
c) comunicare al comune la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.


Capo II
Limiti e modalità d’esercizio delle attività agrituristiche

ARTICOLO 12
(Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti)


1. L’attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative, o utilizzando entrambe le soluzioni, e oltre i trenta e fino a quaranta posti letto utilizzando esclusivamente unità abitative indipendenti.
2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, utilizzando unità abitative indipendenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all'interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati.
4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

ARTICOLO 13
(Ospitalità in spazi aperti)


1. L’ospitalità in spazi aperti è stagionale ed è svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie agricola totale (SAT) e nel rispetto del limite massimo di ventiquattro ospiti e otto tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, e di una densità massima di sei ospiti e due tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, per ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a cinquemila metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.
2. Nei comuni il cui territorio è totalmente o anche solo parzialmente prospiciente il mare, l’ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale.
3. Nei comuni diversi da quelli di cui al comma 2 le amministrazioni comunali possono prevedere, tramite lo strumento urbanistico, zone in cui l'attività di ospitalità in spazi aperti è esclusa.
4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

ARTICOLO 14
(Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale)


1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:
a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;
b) sono previste nei programmi proposti dall’imprenditore agricolo nella relazione sull’attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell’inizio delle attività medesime.
2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l’attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.

ARTICOLO 15
(Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali)


1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico:
a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto;
b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali;
2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:
a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all'interno dell'azienda;
b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.
3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

ARTICOLO 16
(Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità)


1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare;
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.


Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche

ARTICOLO 17
(Immobili destinati all’attività agrituristica)


1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica:
a) i locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie;
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.
2. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a fini agricoli.

ARTICOLO 18
(Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi)


1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione — Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione ai fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d’obbligo di cui alle stesse leggi.
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della l.r. 64/1995 e successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica l’articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
7. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13). Relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all’articolo 24, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ARTICOLO 19
(Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici)


1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.
2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.
3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - L.R. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.

ARTICOLO 20
(Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l’ospitalità in spazi aperti)


1. Nello svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d’attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 21
(Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo)


1. Nello svolgimento dell’attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2 comma 2 lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 22
(Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande)


1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli art.242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonché al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'articolo 9.
2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari.
3. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della l. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.155/1997 sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 155/1997.
5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.


TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 23
(Vigilanza e controllo)


1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La vigilanza e il controllo sull’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonché l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'articolo 3.

ARTICOLO 24
(Sanzioni amministrative pecuniarie)


1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza l’autorizzazione. L’autorizzazione non può essere concessa all’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico senza avere l’autorizzazione di cui all’articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell’autorizzazione;
b) mancata esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 10 risulti
incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.
6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati.
Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 25
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)


1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria, l’autorizzazione all’esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l’autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’autorizzazione all’esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.
4. L’autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
b) qualora l’interessato non abbia iniziato l’attività entro un anno dalla data fissata nell’autorizzazione per l’inizio dell’attività stessa, o abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22.7.1975, n.382) e successive modifiche.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE

ARTICOLO 26
(Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni)


1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall’esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della l. 283/1962.
2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola:
a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;
b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto.
3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano limiti di ricettività di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 27
(Regolamento di attuazione)


1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell’approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.
2. Il regolamento d’attuazione disciplina in particolare:
a) gli elementi di cui all'articolo 6, comma 4;
b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalità dell'attività agricola;
c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell’ospitalità e l’offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell’ambiente rurale;
d) gli elementi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all'articolo 20, comma 1;
f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche;
g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all’articolo 26, comma 2;
i) le condizioni inerenti l'attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l'attività agrituristica di somministrazione pasti.

ARTICOLO 28
(Archivio regionale delle aziende agrituristiche)


1. Ai fini dell’istituzione dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente.

ARTICOLO 29
(Incentivi finanziari)


1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l’attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

ARTICOLO 30
(Monitoraggio e valutazione)


1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l’altro:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) dati relativi all’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 23 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell’autorizzazione disposte ai sensi dell’articolo 25;
d) i dati dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all’articolo 26.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE

ARTICOLO 31
(Norme transitorie, abrogazioni)


1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.
3. Il sesto capoverso della lettera f) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: "- varianti per l'applicazione della disciplina regionale delle attività agrituristiche".


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 23 giugno 2003
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 18.06.2003.

 

LEGGE REGIONE TOSCANA N. 1 DEL 10-01-1987

Disciplina delle strutture ricettive extra -
alberghiere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4 del 20 gennaio 1987 

Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:  

TITOLO I Generalità 

ARTICOLO 1 Oggetto 
La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplinale strutture ricettive non regolamentate dalla LR29 ottobre 1981, n. 79, e successive modificazioni in materia di campeggi e villaggi turistici e dalla LR28 ottobre 1981, n. 78, e successive modificazioni,in materia di alberghi e residenze turistiche alberghiere ed in particolare:
- case per ferie ed ostelli per la gioventù ;
- rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi;
- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze.

TITOLO II Case per ferie e ostelli per la gioventù 

ARTICOLO 2 Definizione e caratteristiche 
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite,al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali,culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma precedente; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende ovvero tra l' azienda titolare e gli enti pubblici. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro perle finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari,casa della giovane, foresterie e simili. Nelle case per ferie devono essere garantiti la prestazione dei servizi ricettivi e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma. Le case per ferie possono altresì essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno anche di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. Tali strutture ricettive possono essere gestite anche in forma imprenditoriale con le modalità previste dal successivo art. 5. Negli ostelli per la gioventù possono essere ospitati anche gli accompagnatori dei gruppi di giovani.Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull' assistenza alle persone anziane. 

ARTICOLO 3 Requisiti tecnici e igienico – sanitari 
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonchè dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più ;
b) un' altezza minima dei locali di m. 2,40 perle località site in comuni montani al di sopra dei700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un' inclinazione minima del 35%, è consentita un' altezza media di m. 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona,cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di mq 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di mq 8;
f) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI;
h) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l' autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione alla ubicazione,dimensione e utenza dei complessi l' allestimento di un locale per infermeria;
i) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l' impossibilità o la non convenienza oggettiva dell' installazione. Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne. A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purchè sia comunque garantita la cubatura minima di 12 mc per persona. Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al punto a), è sufficiente che sia garantita l' esistenza di una cubatura minima di mc 12 per persona.Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni. 

ARTICOLO 4 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 
L'esercizio dell' attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;- le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
- l' eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare ai giovani in transito;
- il regolamento interno per l' uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la misura congrua dei prezzi,in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso, da accertarsi anche mediante l' eventuale presentazione di statuti e bilanci;
- le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall' utenza giovanile;
- i periodi di apertura. L'autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita,sempre limitatamente alle persone alloggiate,la somministrazione di bevande superalcooliche. 

ARTICOLO 5 Ostelli per la gioventù gestiti in forma imprenditoriale. Obblighi amministrativi 
Le attività ricettive negli ostelli per la gioventù svolte in forma imprenditoriale devono possedere i requisiti tecnici e igienico - sanitari di cui al precedente art. 3. L' esercizio in forma imprenditoriale dell'attività è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune,previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- l' eventuale durata minima e massima per la permanenza degli ospiti;
- i periodi di apertura.L' autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche. 

TITOLO III Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi 

ARTICOLO 6 Definizione e caratteristiche 
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altre strade . I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti e associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonchè da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. Sono rifugi escursionistici o rifugi albergo le strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro,statutariamente operanti nel settore dell' alpinismo e dell' escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati. I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700. 

ARTICOLO 7 Requisiti tecnici e igienico – sanitari 
I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.In particolare dovranno disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattisi di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili). Qualora vi sia la possibilità , i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati.Il rifugio dovrà disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico - sanitari. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per le case per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti e) ed i) del precedente art. 3. I rifugi escursionistici devono essere dotati di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. 

ARTICOLO 8 Bivacchi fissi 
I locali di alta montagna e di difficile accesso,allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio. 

ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 
L' esercizio dell' attività dei rifugi alpini ed escursionistici è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge. La domanda di autorizzazione deve, in particolare,indicare: altitudine della località , tipo di costruzione,vie di accesso, capacità ricettiva (posti letto, wc, lavabi,) periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.Alla domanda dovrà essere allegato un progetto(prospetto esterno, planimetrie e sezione) e relazione tecnico - descrittiva del fabbricato. Qualora trattisi di rifugi con custodia, l'Ente o il privato proprietari del rifugio, all'atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione. Il Comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile, nonchè - mediante attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio,ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini,nonchè delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso. Si prescinde dall' accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino. 

TITOLO IV Esercizi di affittacamere 

ARTICOLO 10 Definizione e caratteristiche 
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e,eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi,di regola, della normale organizzazione familiare -i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. 

ARTICOLO 11 Requisiti tecnici e igienico – sanitari 
I locali destinati all' esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico -edilizio comunale.Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più , di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti,come previsto dall' art. 1 del DPR 30 dicembre1970, n. 1437. Resta fermo che, in ogni caso, la capacità ricettiva complessiva dell' esercizio non può superare i 12 posti letto.Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario - completo di wc con cacciata d' acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio- ogni 10 persone o frazione di 10 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Per le camere da letto, l' arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona,e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo. 

ARTICOLO 12 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 
Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che,ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all' iscrizione in apposito elenco.La dichiarazione deve indicare:- generalità del dichiarante;- numero e ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva;- numero dei posti letto;- servizi igienici a disposizione degli ospiti;- servizi accessori offerti;- periodi in cui viene data ospitalità ;- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione. 

TITOLO V Case e appartamenti per vacanze 

ARTICOLO 13 Definizione e caratteristiche 
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
- recapito e ricevimento ospiti. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, radio - televisione e filodiffusione. 
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico. 

ARTICOLO 14 Requisiti tecnici e igienico – sanitari 
Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all' articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico - edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali peri locali di abitazione. L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici. 

ARTICOLO 15 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività 
Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze,secondo le modalità di cui all' art. 13, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l' attività , indicando:
- generalità o denominazione del richiedente;
- generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;- periodi di esercizio dell' attività ;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune di ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall' art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217. 

TITOLO VI Norme comuni 

ARTICOLO 16 Accertamento dei requisiti 
Il Comune provvede al rilascio dell' autorizzazione o alla presa d' atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonchè i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773. L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi. 

ARTICOLO 17 Rinnovi e dichiarazioni annuali 
L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione. 

ARTICOLO 18 Diffida, sospensione, revoca e cessazione 
L' autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l' attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell' attività deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile,contestuale avviso al Comune.Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l' attività si intende definitivamente cessata. 

ARTICOLO 19 Comunicazione dei provvedimenti 
Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione,o all' Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d' atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonchè delle diffide,sospensioni revoche e cessazioni.Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive inattività . 

ARTICOLO 20 Denuncia e pubblicità dei prezzi
I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle imprese turistiche di cui alla presente legge devono essere denunciati alla Provincia; a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive di cui agli artt. 2, 6 e 8 della presente legge devono essere denunciati al Comune entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima della apertura della struttura nel caso di apertura stagionale;il Comune per motivate ragioni può richiedere la riduzione dei prezzi denunciati, subordinando all'accettazione della riduzione l' autorizzazione a continuare l'attività . La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l' obbligo dell' applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.Le tabelle e i cartellini con l' indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa. 

ARTICOLO 21 Funzioni di vigilanza e controllo 
Ferme restando le competenze dell' Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull' osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune. 

ARTICOLO 22 Classificazione e comparazione a fini tributari 
Gli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze,sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto legge24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A).Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di IV categoria. 

ARTICOLO 23 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 
L' uso occasionale e per periodi non superiori ai60 giorni, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva,è consentito in deroga alle disposizioni di cui  alla presente legge, previo nulla - osta del Comune.Il Comune concede il nulla - osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell' iniziativa e la presenza dei requisiti igienico -sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. 

ARTICOLO 24 Osservanza di norme statali e regionali 
E' fatta salva l' osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l' esercizio dell' attività ricettiva,in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l' uso e tutela del suolo. 

ARTICOLO 25 Disposizioni transitorie e finali 
Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù , i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività , ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività .Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma,a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Toscana le disposizioni della legge 16 giugno 1939,n. 1111 << Disciplina degli affittacamere >>, del DPR4 agosto 1957, n. 918 << Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini >> e della legge 21 marzo 1958, n. 326 << Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico - sociale >>. 

ARTICOLO 26 Sanzioni 
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell' autorizzazione,ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all' art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma daL. 1.000.000 a L. 3.000.000. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all' art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.La violazione di quanto previsto dall' art. 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire900.000. L' omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento a L. 50.000 a L. 150.000.L' applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000a L. 450.000.Il superamento della capacità ricettiva consentita,fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini,comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell' attività o alla revoca dell'autorizzazione.Resta ferma l' applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscano reato. 

ARTICOLO 27 Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
L' accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689. I proventi delle sanzioni previste dall' art. 25 della presente legge sono devoluti al Comune che ha accertatola violazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 gennaio 1987
 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 2 dicembre 1986 ed è promulgata per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 27 dello Statuto e dell' articolo 127 della Costituzione.

 

 

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